Cancellazione del volo per circostanze eccezionali: nessuna compensazione
12.06.2011 12:57Cancellazione del volo, rimborso del biglietto e limiti dovuti alle circostanze eccezionali: la valutazione della capacità del vettore aereo al fine della garanzia dell’intero volo (previsto alle nuove condizioni risultanti dal verificarsi di circostanze eccezionali) deve essere effettuata tenendo in debita considerazione il fatto che l’ampiezza del margine di tempo richiesto non comporti che il vettore possa essere indotto ad acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.
Così i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno precisato nella sentenza 22 maggio
La questione sottoposta all’attenzione della Corte concerneva il caso di una compagnia aerea, che aveva cancellato un volo in seguito alla chiusura dello spazio aereo per black out (fuori uso dei radar dei centri di controllo e sistemi di navigazione).
Il vettore aveva sostenuto la propria non imputabilità (per l’evento eccezionale) e, quindi, riteneva di non essere tenuta al pagamento di alcun rimborso, proprio a causa di quelle circostanze imprevedibili ed eccezionali che lo esoneravano dal pagamento.
Nella sentenza che qui ci interessa i giudici della Corte hanno precisato che “atteso che non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero del rimborso del biglietto” l’onere della prova è a carico di colui che vuole avvalersene, ossia dovrà dimostrare che tali circostanze non si sarebbero potute evitare con misure idonee alla situazione.
Il vettore avrebbe dovuto dimostrare, mediante ogni mezzo di prova (in termini di personale, di materiale, di risorse finanziarie) che non avrebbe palesemente potuto evitare (se non a costo di sacrifici insopportabili) che le circostanze eccezionali alle quali avrebbe dovuto far fronte avessero comportato la cancellazione del volo.
Il vettore aereo, in pratica, essendo tenuto a porre in essere ogni misura allo scopo di ovviare alle circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, avrebbe dovuto ragionevolmente tenere in conto il rischio del ritardo connesso all’eventuale verificarsi di tali circostanze.
(Altalex, 8 giugno 2011. Nota di Manuela Rinaldi)
Corte di Giustizia UE , sez. III, sentenza 22.05.2011 n° C-249/10
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