Cassazione Penale: basta il dolo generico per la bancarotta fraudolenta documentale
31.05.2011 21:34
Per configurare la bancarotta fraudolenta "occorre l'intenzione di impedire la mera conoscenza relativa al patrimonio o al movimento degli affari ma non occorre l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori e nemmeno la rappresentazione di questo pregiudizio".
Richiamando il proprio orientamento la Cassazione ha ricordato che: "E' ormai giurisprudenza del tutto maggioritaria quella che afferma il principio secondo il quale per la integrazione del reato di cui alla seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, comma 1, n. 2, ravvisabile nella condotta dell'aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società o del movimento degli affari, sia sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, considerato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connoti la condotta e non la volontà dell'agente, sicché e da escludere che configuri il dolo specifico (34933/2007 e 21872/2010)".
La Cassazione ha altresì ribadito "come nei reati di bancarotta sia ammissibile il concorso di uno o più dei componenti del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un rsscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (10186/2009)".
Richiamando il proprio orientamento la Cassazione ha ricordato che: "E' ormai giurisprudenza del tutto maggioritaria quella che afferma il principio secondo il quale per la integrazione del reato di cui alla seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, comma 1, n. 2, ravvisabile nella condotta dell'aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società o del movimento degli affari, sia sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, considerato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connoti la condotta e non la volontà dell'agente, sicché e da escludere che configuri il dolo specifico (34933/2007 e 21872/2010)".
La Cassazione ha altresì ribadito "come nei reati di bancarotta sia ammissibile il concorso di uno o più dei componenti del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un rsscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (10186/2009)".
(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 26 maggio 2011, n.21051)
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