Giudizio per prestazioni previdenziali: gratuito patrocinio con autocertificazione
02.08.2011 12:19Se un lavoratore promuove un giudizio per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, allo stesso spetta il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di cui all’articolo 152 disp. att. c.p.c. e la sussistenza dei requisiti previsti a tal fine ex lege possono essere oggetto di autodichiarazione da parte dell’interessato, anche se il giudice può, in qualsiasi momento, chiedere l’esibizione dei documenti che attestano dette condizioni reddituali.
Lo ha stabilito
La disposizione da ultimo citata, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dalle leggi 326/2003 e 69/2009, recita: <<Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da
Il regime di cui sopra, com’è noto, era stato inserito dalla legge 326/2003, i cui principi cardine rispecchiano un’ottica antielusiva e di controllo in materia erogazione delle prestazioni assistenziali e contenzioso, facendo sì che si possa comunque essere condannati alle spese nel caso di lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. o nell’ipotesi in cui sia ravvisabile un reddito maggiore rispetto a quello indicato dalla norma in commento.
(Altalex, 12 luglio 2011. Nota di Paola Corsini)
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