Giudizio per prestazioni previdenziali: gratuito patrocinio con autocertificazione

02.08.2011 12:19

Se un lavoratore promuove un giudizio per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, allo stesso spetta il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di cui all’articolo 152 disp. att. c.p.c. e la sussistenza dei requisiti previsti a tal fine ex lege possono essere oggetto di autodichiarazione da parte dell’interessato, anche se il giudice può, in qualsiasi momento, chiedere l’esibizione dei documenti che attestano dette condizioni reddituali.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 13367 del 17 giugno 2011, n. 13367.

La disposizione da ultimo citata, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dalle leggi 326/2003 e 69/2009, recita: <<Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e dell’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio>>. Essa risponde alla ratio di evitare che al lavoratore sia impedito di agire a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, per il timore della soccombenza e della condanna alle spese di lite.

Il regime di cui sopra, com’è noto, era stato inserito dalla legge 326/2003, i cui principi cardine rispecchiano un’ottica antielusiva e di controllo in materia erogazione delle prestazioni assistenziali e contenzioso, facendo sì che si possa comunque essere condannati alle spese nel caso di lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. o nell’ipotesi in cui sia ravvisabile un reddito maggiore rispetto a quello indicato dalla norma in commento.

(Altalex, 12 luglio 2011. Nota di Paola Corsini)



 

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