Ius variandi: necessaria la valutazione dell'omogeneità tra le mansioni

16.05.2011 21:58

Mutamento di mansioni del dipendente: ai fini della verifica dell’esercizio del c.d. ius variandi (articolo 2103 c.c. come novellato dall’articolo 13, L. 300/1970, statuto dei lavoratori) è necessaria la valutazione della omogeneità tra le mansioni attribuite e quelle precedenti, in base alla equivalenza tra competenza richiesta e utilizzo del patrimonio professionale.

Così i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno statuito nella sentenza del 14 aprile 2011, n. 8527, in un caso in cui una società ricorreva in appello contro la decisione di primo grado che accoglieva la domanda di un prestatore di lavoro volta all’accertamento del demansionamento professionale.

La Corte, sulla base del principio esposto in premessa di commento, ha, infatti, respinto il ricorso fatto da una azienda avverso la sentenza della Corte di appello con cui era stata accertata la dequalificazione di un prestatore di lavoro, con condanna dell’azienda al risarcimento dei danni.

Secondo quanto precisato dalla Cassazione il citato articolo 2103 c.c., che, come noto, tutela la professionalità del prestatore di lavoro nonchè, il diritto a prestare l’attività lavorativa per la quale si è stati assunti, vietandone l’adibizione a mansioni inferiori costituisce norma imperativa a cui, le parti non possono derogare.

Si legge testualmente nella sentenza de qua, richiamando precedenti giurisprudenziali, che "in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto" (cfr., Cass. n. 8893/2010; Cass., n. 14729/2006).

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