Ius variandi: necessaria la valutazione dell'omogeneità tra le mansioni
16.05.2011 21:58Mutamento di mansioni del dipendente: ai fini della verifica dell’esercizio del c.d. ius variandi (articolo 2103 c.c. come novellato dall’articolo
Così i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno statuito nella sentenza del 14 aprile 2011, n.
Secondo quanto precisato dalla Cassazione il citato articolo 2103 c.c., che, come noto, tutela la professionalità del prestatore di lavoro nonchè, il diritto a prestare l’attività lavorativa per la quale si è stati assunti, vietandone l’adibizione a mansioni inferiori costituisce norma imperativa a cui, le parti non possono derogare.
Si legge testualmente nella sentenza de qua, richiamando precedenti giurisprudenziali, che "in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto" (cfr., Cass. n. 8893/2010; Cass., n. 14729/2006).
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