La conversione in part time è nella discrezionalità del datore di lavoro?
20.06.2011 13:41La Corte di cassazione con una decisone 4 maggio
Il datore di lavoro deve sempre ed obbligatoriamente conformarsi agli accordi presi in sede di contrattazione collettiva nella regolamentazione dei singoli rapporti lavorativi, facendo applicazione dei criteri di buona fede e correttezza posti alla base dell’esecuzione del contratto (ex. artt. 1175 e 1375 c.c.); qualora ritenesse sussistente, in una determinata unità produttiva e con riguardo a specifiche mansioni, l’esigenza di prestazioni a tempo parziale, la decisione di concedere o negare la trasformazione del rapporto a part time non può essere discrezionale, ma vincolata ai criteri prestabiliti in sede di accordo collettivo.
Fermo restando, quindi, la piena discrezionalità del datore di lavoro nella scelta se concedere o meno il part time nell’ambito dell’impresa (che non può essere contestata dal dipendente in quanto attinente a valutazioni relative ad esigenze organizzative e produttive aziendali), una volta che sia stata assunta tale decisione il lavoratore ha il pieno diritto di chiedere che siano rispettati i criteri di priorità eventualmente stabiliti dall’accordo di categoria o aziendale.
Per gli ermellini, dunque, “va escluso il diritto del dipendente di sindacare le decisioni datoriali in ordine alla sussistenza o meno delle esigenze organizzative e produttive compatibili con prestazioni rese in regime di tempo parziale, o richiedenti dette prestazioni” mentre “si può ravvisare in capo allo stesso una posizione di diritto soggettivo suscettibile di tutela risarcitoria relativamente alle modalità di esercizio di quel potere e, quindi, relativamente al potere del datore di scegliere a chi accordare il part-time tra quei dipendenti che ne abbiano fatto richiesta”.
Fonte Altalex
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