Legittima la sospensione della patente di guida solo in presenza di fondati elementi di una evidente responsabilità nella violazione del Codice della strada

26.05.2011 21:53

Nota a Giudice di Pace di Portogruaro - Giudice Dott. F. G. Barbarossa, 10 dicembre 2010, Sentenza n. 867. Ovvero dell’inveramento e diretta applicazione nell’ambito amministrativistico dell’art. 27 Costituzione. Ovvero sulla personalità della responsabilità.
 

“Nei giudizi disciplinati dalla legge 689/81 il giudice ordinario risulta esser investito di amplissimi poteri, sconosciuti agli altri giudici ordinari, in relazione agli atti amministrativi: è suo potere sia la disapplicazione del provvedimento a seguito di violazione della norma sia il poterne sindacare sotto ogni profilo la legittimità , con il solo limite invalicabile della valutazione concernente il merito amministrativo ovverosia la discrezionalità dell’azione della pubblica autorità”. In quest’ottica, “la sospensione cautelare della patente di guida deve esser vista come misura preventiva ed antecedente l’accertamento dei fatti; in virtù della natura cautelare dell’atto, e quindi del fatto che lo stesso non ha né deve avere in alcun modo natura afflittiva preventiva, essendo quest’ultimo aspetto confinato all’esame del giudice penale, risulta basilare verificare la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità del cittadino nel violare la legge.”
 

Secondo il Giudice di Pace di Portogruaro, in subiecta materia si “impone quindi un severo controllo del Giudicante volto ad appurare la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge (Cass., 23 ottobre 2003, n. 15906), pena la possibilità di punire due volte la persona per medesimo fatto, anche se le sanzioni siano formalmente e nominativamente distinte e differenti”.

 
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