Pericolo sulle strade: ne risponde il responsabile della manutenzione
02.08.2011 12:23Se il responsabile dell'ufficio di manutenzione del Comune non si attiva, al fine di prevenire le situazioni di pericolo delle strade, risponde delle eventuali lesioni accorse al pedone. È quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27035 dell'11 luglio 2011.
Il caso vedeva un pedone riportare lesioni personali a seguito di una caduta in un tombino, privo di coperchio, in alcun modo delimitato o segnalato, e situato in una strada poco illuminata.
Secondo il giudice nomofilattico, la qualifica di responsabile dell'ufficio manutenzione del comune, faceva sì che all'imputato incombesse il dovere di intervenire per eliminare l'insidia creatasi sulla strada, peraltro anche priva di illuminazione, a causa dell'assenza delle richiamate coperture. Continuano i giudici "Né può il ricorrente pensare di eludere le responsabilità connesse con tale qualifica, adducendo di non avere avuto notizia di tale assenza. In realtà, le funzioni affidategli e la posizione di garanzia che da esse per lui derivava, avrebbero dovuto indurlo, non ad attendere passivamente la segnalazione di terzi, ma ad attivarsi in maniera autonoma per prevenire ogni possibile incidente".
Il fatto che il soggetto responsabile della manutenzione stradale fosse portatore di poteri, oltre che di organizzazione e di intervento, anche di controllo, era idoneo a delineare un preciso profilo di colpa a carico del medesimo, "poiché ne denuncia una gestione meramente passiva ed attendista dell'ufficio ricoperto, laddove una corretta e dinamica interpretazione delle funzioni avrebbe dovuto indurlo ad attivarsi, a prescindere dalle segnalazioni di terzi, per organizzare uno specifico servizio di controllo del territorio al fine di verificare e prevenire eventuali situazioni di pericolo".
(Altalex, 1° agosto 2011. Nota di Simone Marani)
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