Risarcimento dei danni per perdita di Chance...

31.05.2011 21:35

Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 448 del 24 Maggio 2011

 

Il Tribunale di Piacenza, ha emesso, a nostro avviso una sentenza molto interessante in materia di risarcimento per perdita di chance, quantificandone la liquidazione, in via equitativa,  nella misura di 15mila euro, nel caso di un assicuratore che in conseguenza  delle lesioni riportate in un incidente stradale ha dovuto abbandonare una “trattativa” per diventare socio dell’agenzia presso cui lavorava.Per il Tribunale di prime cure, la chance deve essere considerata come una forma di danno da definirsi come occasione favorevole di raggiungere un risultato vantaggioso, sotto il profilo dell’incremento di un’utilità o della sua mancata diminuzione, differente dalla semplice aspettativa di fatto. La domanda per perdita di chance deve necessariemente essere distinta da quella di danno futuro, dato che la prima è relativa alla  perdita della possibilità di raggiungere il risultato sperato, attenendo al danno emergente, mentre la seconda riguarda il mancato raggiungimento del risultato ed attiene al lucro cessante.

 

La perdita di chance è dunque risarcibile, a prescindere dalla effettiva dimostrazione che l'  utilizzazione della chance avrebbe, in via  presuntiva o probabilistica, portato al raggiungimento del vantaggio, essendo sufficiente anche la semplice possibilità di tale consecuzione”, e continua la sentenza,

 


 

 “l’idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa ex articolo 1226 del c.c., posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla”.

Fonte: TUO DIRITTO. IT

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