Si alla liquidazione in via equitativa della perdita di chance
12.06.2011 12:57La perdita di chance va risarcita indipendentemente dalla dimostrazione che la sua concreta utilizzazione avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. E’ questo il principio affermato dalla Suprema Corte – Cass. 23846/2008 – e ripreso dal Tribunale di Piacenza nella controversia decisa con sentenza 24 maggio 2011, n. 448. Nel caso giudicato, il Tribunale stabilisce la liquidazione della perdita di chance per un assicuratore che a seguito delle lesioni riportate in un incidente stradale ha dovuto abbandonare una trattativa per diventare socio dell’agenzia presso cui lavorava.
La perdita di chance – figura quest’ultima elaborata da tempo in altri ordinamenti – è una forma di danno di recente studio nell’ordinamento Italiano, potendosi definire come l’occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso sotto il profilo dell’incremento di utilità o della sua mancata diminuzione, distinguendosi in maniera netta dalla c.d. mera aspettativa di fatto (in questo senso Cass. n. 3999/2003).
La questione teorica generale verte soprattutto sulla natura del danno da perdita di chance e i conseguenti parametri necessari per la sua risarcibilità.
Il Tribunale di Piacenza, dopo aver ripercorso gli orientamenti prevalenti in materia, ritiene di dover procedere per una via intermedia, già delineata dalla Suprema Corte. In particolare, ritenendo sia la tesi ontologica, che riferisce la chance ad un danno emergente comunque attuale e concreto, sia la tesi eziologia, che parla di chance in termini di lucro cessante, cogliere ciascuna soltanto una parte di verità, il Tribunale adito sposa la tesi intermedia elaborata dai Giudici di Legittimità, di cui poco sopra.
In definitiva, la tesi intermedia vede come lucro cessante il danno futuro derivante dalla definitiva perdita, a causa del comportamento altrui, del bene ultimo avuto di mira e vede invece come danno emergente la chance in senso stretto, cioè la lesione della possibilità di raggiungere il risultato sperato. Al riguardo si legge nella sentenza 448 del 2001 che, per un verso cambia la stessa collocazione logico-giuridica dell'accertamento probabilistico, visto che nel primo caso le chances sono l'oggetto della perdita e quindi del danno, mentre nel danno futuro sostanziano il nesso causale tra comportamento e danno. In questo modo cambia l'onere della prova per la parte, che nella lesione di chances riguarda la perdita di una probabilità non trascurabile di raggiungere il risultato, mentre nel danno futuro riguarda il fatto che, ove fosse stato tenuto il comportamento legittimo, il risultato sarebbe stato raggiunto.
Mutatis mutandis è lo stesso risultato a cui giunge la giurisprudenza che distingue tra chance e danno futuro in materia di responsabilità medica, differenziando la domanda di risarcimento per diminuzione della speranza di sopravvivenza dalla domanda di risarcimento per morte.
In conclusione, riassumendo il percorso del Giudice, la perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato il conseguimento del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità. L’idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza è rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi in via equitativa ex articolo 1226 del codice civile, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla.
(Altalex, 9 giugno 2011. Nota di Alessandro Ferretti)
Tribunale di Piacenza, sentenza 24.05.2011 n° 448
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