Stalking: il divieto di avvicinamento alla propria ex deve essere dettagliato

07.09.2011 13:19

Per il divieto di avvicinamento i confini devono essere ben determinati; per il giudice è necessaria la completa comprensione di quelle che sono state le dinamiche poste alla base dell’illecito, in modo da consentirgli di “plasmare” i provvedimenti per ogni caso concreto.

Anche il Pubblico Ministero nella propria richiesta avrà come onere quello di descrizione sia degli elementi essenziali che di quelli di contorno.

La Suprema Corte di Cassazione ancora sul reato previsto e punito dall’articolo 612 bis del codice penale; con la sentenza dell’8 luglio 2011, n. 26819, i giudici di legittimità hanno precisato che “l’efficacia delle restrizioni in tema di stalking è funzionale ad evitare il pericolo della reiterazione delle condotte illecite, e subordinata a come il giudice le riempie di contenuti attraverso le prescrizioni che le norme gli consentono”.

L’articolo 612 bis c.p. sopra menzionato dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Deve ritenersi che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 282 ter del codice di procedura penale, il giudice deve indicare in maniera specifica i luoghi rispetto ai quali all’indagato è fatto divieto di avvicinamento, non essendo concepibile una misura cautelare che si limiti a fare un riferimento generico a “tutti i luoghi frequentati” dalla vittima.

La genericità del provvedimento (impugnato) rileva, altresì, caratteri di eccessiva gravosità e di sostanziale ineseguibilità, tanto da conferire natura quasi abnorme alla misura disposta.

Nella sentenza che qui si commenta si legge testualmente che “nel provvedimento di allontanamento dalla casa familiare il giudice penale può prescrivere determinate modalità di visita del soggetto allontanato dalla abitazione coniugale, ad esempio tenendo presenti le esigenze educative dei figli minori; con il provvedimento di divieto di avvicinamento il giudice deve individuare i luoghi ai quali l'indagato non può avvicinarsi e in presenza di ulteriori esigenze di tutela può prescrivere di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dai parenti della persona offesa e addirittura indicare la distanza che l'indagato deve tenere da tali luoghi o da tali persone; inoltre, spetta al giudice vietare che l'indagato comunichi con la vittima, indicando i mezzi vietati; in entrambi i casi, qualora la frequentazione dei luoghi sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le modalità e può imporre specifiche limitazioni”.

(Altalex, 6 settembre 2011. Nota di Manuela Rinaldi)


 

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