IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA
Nel caso di danno da "vacanza rovinata" si è nell'ambito del danno non patrimoniale (naturalmente è possibile anche la concorrenza del danno patrimoniale, vedi perdita di valigie in occasione di viaggio aereo).
Si è dibattuto in giurisprudenza e dottrina sulla natura di tale danno non patrimoniale, se sia di natura extracontrattuale o contrattuale, se sia da qualificarsi come danno morale ovvero esistenziale. La normativa in materia, l’articolo 14 del D.Lgs. 111/1995 (la legge di attuazione della Direttiva 90/314/CEE) e le recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea, in particolare la sentenza 13.2.2002 C-168/00, devono fare ritenere che il danno risarcibile sia di natura contrattuale (inadempimento) e che sia inquadrabile come danno morale (è risarcibile anche il danno patrimoniale ove vi sia, ad esempio la perdita del bagaglio, la restituzione o riduzione del prezzo dei biglietti). (danni da vacanza rovinata e/o viaggio). La stessa giurisprudenza in Italia si è adeguata a tale inquadramento della questione e ormai le sentenze sono tutte nella medesima direzione.
La prima cosa da fare è, nel corso del viaggio, denunciare agli organizzatori, per iscritto, la situazione verificatasi (perdita bagagli, problemi di vitto e/o alloggio, ritardi, perdita di giorni di vacanza ecc.). Individuare eventuali testimoni che confermino i fatti, munirsi della documentazione probante dei danni e dei fatti. Appena rientrati in Italia, contattare il tour operator, la compagnia aerea (in caso di perdita di bagagli evidenziare il fatto subito all'aeroporto in cui non sono stati trovati i bagagli) ed inviare una raccomandata con cui si richiede il risarcimento dei danni subiti. In mancanza di risposta e/o accordo non resta che iniziare una causa per tutelare i propri diritti. Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per la consulenza su uno specifico fatto.
......buon viaggio!