Tutela dei consumatori
Le nuove disposizioni di legge, conferiscono maggior potere ai consumatori, promuovono il loro benessere e tendono a garantirne la sicurezza. La strategia degli ultimi anni si inserisce in un programma europeo più ampio che ha sempre considerato il consumatore al centro del discorso economico e politico. Oggi possiamo con certezza affermare l’esistenza di un diritto dei consumatori, diverso dal diritto privato generale, cioè dalla disciplina ordinaria contenuta nel codice civile, e questo sia per la fonte, che per i contenuti.
Le ragioni che hanno portato al consolidamento di questo corpus di norme sono essenzialmente storico-politiche. Il diritto dei consumatori, infatti,
è un diritto di genesi comunitaria: non stupisce perciò che la tutela dei consumatori sia uno dei pilastri del trattato di Maastricht. D’altra parte, se
vi è un mercato unico, vi deve essere anche una regolamentazione sostanzialmente omogenea negli Stati dell’Unione delle norme a protezione dei
consumatori, senza la quale diverrebbe troppo complesso ed oneroso per le imprese, districarsi tra le varie discipline nazionali, e ci sarebbe un
problema di eguaglianza tra i cittadini dell’Unione.
Il Diritto dei Consumatori si occupa del diritto del viaggiatore e del turista: danno da vacanza rovinata e danni annessi; controversie avverso contratti di telefonia, energia e gas, ricorsi CORECOM, reclami autorità garante energia elettrica e del gas, contratti conclusi fuori dai negozi commerciali ed a distanza, commercio elettronico.
Sicurezza dei consumatori
Norme di sicurezza rigorose e comuni applicabili ai prodotti e servizi in circolazione nel mercato interno sono indispensabili per salvaguardare la salute dei consumatori. L'Unione europea ha stabilito norme generali di sicurezza, applicabili ai servizi, ai prodotti alimentari e ai prodotti non alimentari; si tratta di norme vincolanti per i produttori e fornitori di tali prodotti e servizi. Le norme sono affiancate da strumenti di controllo e allarme volti ad analizzare e prevenire i rischi nonché a correggere le situazioni pericolose. Inoltre sono state varate disposizioni specifiche riguardanti alcuni prodotti la cui composizione, fabbricazione o uso potrebbe rappresentare un rischio per i consumatori.
Tutela bancaria e finanziaria
Dall’ottobre scorso è operativo anche nel nostro Paese l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La Banca d’Italia ne ha definito il quadro regolamentare, ne ha curato l’impianto organizzativo, ne assicura il funzionamento. L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
È detto “stragiudiziale” perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe. L’ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l’arbitrato. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.
Il cliente può rivolgersi all’Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario, presentando a essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell’Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice. Il ricorso va presentato in Banca D’Italia ed il costo è molto contenuto.