CONSENSO INFORMATO E RISARCIMENTO DEL DANNO DA ERRORE MEDICO. RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA

- Si tratta di un errore medico?
- Di una mancanza di conoscenza professionale?
- Si poteva evitare il danno al malato?
- Esiste un rapporto di causalità tra chi doveva fare o sapere e quanto è successo? La materia relativa alla responsabilità medica è senza dubbio molto difficile e densa di problematiche. Lo Studio mette a disposizione di chiunque sia stato vittima di episodi di malasanità, una valutazione sicura e professionale assolutamente GRATUITA.
Partendo dall'acquisizione della cartella clinica o dalla raccolta di tutto il materiale medico in possesso dell'assistito,lo Studio si avvale di medici legali che esprimeranno un parere ,assolutamente gratuito, sull'esistenza del nesso eziologico. Risulta quasi sempre decisiva la valutazione emergente dalla perizia medico-legale, che il danneggiato e’ consigliabile effettui in ogni caso, prima di poter valutare ogni possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Lo studio garantisce una pre-valutazione del danno attraverso una nutrita rete di medici legali, assolutamente GRATUTITA. Solo quando saranno ravvisati i presupposti di un'azione legale lo Studio metterà a conoscenza il proprio assistito delle soluzioni ottimali informandolo circa le difficoltà ed i costi (eventuali).
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IL CONSENSO INFORMATO
Consiste nel diritto del paziente ad essere pienamente informato sul tipo di intervento, sulla diagnosi, sui rischi, sulle conseguenze e sulle eventuali alternative, e nel diritto di poter così scegliere, accettando o rifiutando i trattamenti medici (operazioni terapie, diagnosi ecc) che gli vengono proposti dal medico. La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai conforme nel ritenere che la mancanza di tale consenso informato costituisca, di per sè e a prescindere da errore del medico, un illecito e un inadempimento del professionista e sia motivo di risarcimento dei danni. Il mancato consenso costituisce un illecito punibile anche penalmente (salvo l'applicazione dell'art. 54 c.cp. - stato di necessità) in quanto determina la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica ed in quanto deve considerarsi eseguito “in violazione tanto dell'art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo”. (Cass. Civ. sentenza n. 5444/2006). In conclusine il paziente ha l'onere di provare il rapporto instaurato con il medico e/o con l'ente ospedaliero, nonchè il peggioramento delle proprie condizioni psico-fisiche e quindi il danno o i danni subiti. Saranno la struttura sanitaria ed il medico a dover dimostrare il corretto adempimento nello svolgimento della loro attività. Ma tale prova non potrà limitarsi alla specifica prestazione medica (intervento, analisi, prescrizioni ecc.), ma anche agli altri obblighi cosiddetti di protezione ed accessori: dimissioni protette; anamnesi del paziente; assistenza da parte del personale ausiliario; ma soprattutto il medico e l'ente ospedaliero dovrà fornire al paziente (o ai suoi familiari) ogni completa informazione circa il decorso della malattia, gli esiti degli interventi e/o analisi e terapie, i rischi eventuali, dovrà fornire il pieno consenso informato (di fatto e non solo formale).



